CAPO I
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI
DELLA MISERICORDIA
Articolo 1
E’ costituita in Rufina l’Associazione dal titolo “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RUFINA” con sede in Rufina Piazza Umberto I n. 40. Diocesi di Fiesole.
Articolo 2
La Misericordia di Rufina è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Articolo 3
La Misericordia di Rufina è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ai sensi del vigente Codice Civile.
La Misericordia è, secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.
Articolo 4
Scopo della Confraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.
Articolo 5
1) La Confraternita dovrà provvedere secondo le circostanze alle seguenti opere:
a) Assistenza ai bisognosi sinistrati, ammalati, minorati, carcerati, etc…
b) trasporto degli infermi e dei feriti a mezzo autoambulanze;
c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
2) la Confraternita potrà promuovere ed esercitare ogni opera di cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe come: costituzione e gestione di asili, di ospedali, di ambulatori, di infermerie, di case di riposo o simili, nonché di luoghi di culto e di sepoltura e relativi servizi funebri.
3) La Confraternita cura fra le opere religiose:
a) l’attivazione della coscienza cristiana degli iscritti;
b) la celebrazione della solennità del Santo Patrono S.Martino;
c) celebrerà annualmente una Santa Messa a suffragio dei Fratelli defunti.
4) La Confraternita potrà promuovere ogni altra attività idonea al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Articolo 6
La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 7
Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.
Articolo 8
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”.
Articolo 9
Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico “F” ed “M” di colore giallo (“Fraternita Misericordiae”).
Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l’eventuale emblema, senza altre modifiche.
Articolo 10
La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro.
E’ opportuno indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 11
La Confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l’affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.
Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.
Articolo 12
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.
Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale per la relativa approvazione.
Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.
Articolo 13
La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall’esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità e comunque inerenti al perseguimento dell’oggetto sociale come pure sostenere spese inerenti al medesimo.
La Confraternita è costituita agli effetti giuridici ai sensi del vigente Codice Civile.
Ad ogni effetto legale l’associazione ha la piena proprietà dei beni mobili ed immobili risultanti dal proprio “Libro Inventari” o trascritti in Pubblici Registri.
Articolo 14
Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite. Potrà essere fatta oblazione per le spese sostenute.
Articolo 15
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.
E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso.
Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene ne renda merito”.
Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
Articolo 16
La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia.
I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
CAPO II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA
CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE
DEGLI ISCRITTI
Articolo 17
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in tre categorie:
a) Confratelli aspiranti;
b) Confratelli effettivi;
c) Confratelli aderenti.
L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.
L’iscrizione alla Confraternita è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 12, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve esser fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.
Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
Articolo 18
I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 17 e 19, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.
L’aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi.
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.
I Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di elezione attiva e passiva unitamente ai Confratelli aderenti.
I Confratelli aderenti sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.
I Confratelli aderenti partecipano all’Assemblea e hanno diritto di elezione attiva e passiva.
La partecipazione all’assemblea è pertanto riservata ai Confratelli attivi e aderenti come pure il diritto di elezione attiva e passiva.
Articolo 19
Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, che può determinarla secondo la categoria di appartenenza.
Articolo 20
Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione.
Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.
CAPO III
DISCIPLINA E DOVERI
DEI CONFRATELLI
Articolo 21
Gli iscritti alla Confraternita devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 22
I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
c) decadenza;
d) esclusione;
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all’Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 23 comma cinque e seguenti.
Articolo 23
La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisi¬ti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 19.
Inoltre l’Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 21 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all’Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all’Assemblea.
L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all’art. 17 terzo comma, e sulla quale l’Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.
L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall’Assemblea.
Contro il provvedimento di esclusione preso dall’Assemblea l’Interessato può ricorre all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Articolo 24
Sono organi della Confraternita:
a) L’Assemblea;
b) Il Magistrato;
c) Il Governatore;
d) Il Collegio Probivirale;
e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
Articolo 25
L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi e aderenti iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.
Articolo 26
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni tre anni per l’elezione delle cariche sociali.
L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione e dall’affissione presso la sede della convocazione in forma pubblica e visibile.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo.
I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.
Articolo 27
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli aventi diritto al voto;
b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti ne richiedano la convocazione al Magistrato comunicandone i motivi;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 26.
Articolo 28
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.
Articolo 29
L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.
Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’art. 47.
Articolo 30
L’Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull’andamento economico-finanziario;
b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 31, 39, 40, 42 e 43;
d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
e) deliberare, su proposta del Magistrato, l’approvazione del Regolamento Generale di cui all’art. 48;
f) nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica poteri e stabilisce il numero dei componenti il Magistrato;
g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell’art.23.
h) vendere o permutare beni immobili, creare di passività ipotecarie.
Articolo 31
Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea.
E’ eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 29, 42 e 43.
In particolare:
a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto di beni immobili e mobili, di automezzi;
b) provvede acchè non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell’Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all’art. 48;
d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all’art. 18, comma secondo;
h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
l) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi se necessaria;
m) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 22, comma 2 e 3, 23 e 25 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio;
n) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli;
o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
s) determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.
Articolo 32
Il Magistrato è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni triennio.
Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione al Libro Soci per i Confratelli aderenti, e per gli aspiranti al passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al terzo grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche quali: sindaco, presidente provinciale, assessore comunale e provinciale.
Qualora uno dei consiglieri si dovesse candidare ad uno dei ruoli per il quale non fosse altrimenti eleggibile, sarà congelato dal proprio ruolo di consigliere dalla data di presentazione delle liste elettorali fino alla fine delle elezioni.
Articolo 33
Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.
Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.
Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.
Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo.
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
Articolo 34
Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Dirige e sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Governatore :
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
f) tiene i rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;
g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
Articolo 35
Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Articolo 36
Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell’art. 31.
E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’art. 34.
Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.
Articolo 37
L’Amministratore, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Cura in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.
Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.
Articolo 38
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
Articolo 39
Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 29, 42 e 43, fra i Confratelli aventi diritto al voto con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio.
Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 32 commi 4 e 5.
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Confraternita.
In particolare:
a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito, se necessario, il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest’ultimi;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 49 commi 1 e 2.
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.
Articolo 40
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea preferibilmente fra i Confratelli aventi diritto al voto secondo le modalità degli artt. 29, 42 e 43 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.
Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 32 comma 4 e 5.
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Solo il Presidente dovrà essere iscritto nell’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.
Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.
Articolo 41
L’Assistente ecclesiastico o “Correttore” è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.
Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.
Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del “Correttore”.
Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all’Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio nazionale dei “Correttori” organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
Propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.
Articolo 42
La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni triennio.
E’ composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli aventi diritto al voto ed ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
b) verificare l’adozione da parte dell’assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all’art. 32, primo comma;
c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli aventi diritto al voto da eleggere;
d) redigere la lista di 10 Confratelli aventi diritto al voto per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno gli eletti;
e) redige la lista di 7 Confratelli per l’elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.
Le liste devono riportare il nome del Confratello avente diritto al voto.
Ogni Confratello avente diritto al voto , o gruppi di Confratelli aventi diritto al voto, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini temporali che la stessa Commissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente articolo 32.
Articolo 43
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli aventi diritto al voto non compresi nella citata lista.
Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari alla metà degli eleggibili per il Magistrato.
Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non eleggibili, saranno dichiarate nulle nella loro interezza.
Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.
La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.
Articolo 44
La commissione verifica poteri è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni triennio.
E’ composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli aventi diritto al voto e s’insedia almeno un’ora prima di quella stabilita per l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
Svolge i seguenti compiti:
a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
b) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’Assemblea;
c) accerta la regolarità delle deleghe;
d) esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito degli atti per il rinnovo delle cariche.
Articolo 45
I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.
Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.
Articolo 46
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.
I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.
Articolo 47
La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all’art. 31 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli aventi diritto al voto non inferiore ad un decimo degli iscritti.
La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio assenso.
Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l’assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione all’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 26 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell’avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.
L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all’Assemblea.
Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.
Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 6 e 8 i quali definiscono l’irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.
Articolo 48
L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.
Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.
Articolo 49
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 38 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.
La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.
Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi e non può essere eletto.
Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all’Autorità Regionale ai sensi dell’art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’art. 11 disp.att.c.c.
Articolo 50
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all’art. 49.
Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli aventi diritto al voto e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati).
Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre li¬quidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.
Articolo 51
A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, cui la Confraternita è associata.
Articolo 52
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto sentito il Magistrato e sentita la Confederazione nazionale, ottenuto il relativo assenso, le modifiche, purché non sostanziali, che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.
Articolo 53
Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.